La verità storica e una sentenza che la Cassazione ritiene “logica” ma non “condivisibile”

articolo pubblicato su Il Foglio il 15 maggio 2018

Ben presto verrà il tempo che storici, giornalisti e politici non compromessi con un lontano passato scriveranno parole di verità sugli ultimi venti anni della prima repubblica (qualcuno ha già cominciato a farlo a dire il vero). Allora verranno indicati con nomi e cognomi anche quel gruppo di potere politico, culturale ed internazionale che fu protagonista nella distruzione della politica del tempo partorendo il disastro che oggi pesa sul destino del paese e che è sotto gli occhi di tutti. Di quel gruppo fa parte a pieno titolo Giancarlo Caselli che ancora oggi insiste nel dire che la corte di appello di Palermo ha sentenziato il rapporto con la mafia di Giulio Andreotti sino al 1980 così come confermato anche dalla Cassazione. Bisogna ricordare al vecchio procuratore di Palermo tutto ciò che precedette l’inizio del calvario di Andreotti ed il grumo di interessi che si mosse per appannare l’azione politica della DC e di Andreotti in particolare. Nel settembre del 1989 Andreotti fu avvertito da Falcone che i boss mafiosi del maxi processo in corso a Palermo sarebbero usciti dal carcere per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva. Andreotti d’intesa con Giuliano Vassalli e, guarda caso, anche su spinta di Calogero Mannino, fece varare un decreto legge che raddoppiava dalla sera alla mattina i tempi della carcerazione preventiva per gli imputati di mafia. A questo decreto legge si oppose uno dei più cari amici di Caselli e suo mentore, Luciano Violante, che fece dichiarazioni di fuoco contro il raddoppio dei termini della carcerazione preventiva per gli imputati di mafia sostenendo che era giusto che i boss mafiosi portati alla sbarra da Falcone e Borsellino potessero uscire ed essere controllati in altro modo piuttosto che tenerli in galera. Andreotti tenne duro e portò all’approvazione il decreto ed i boss mafiosi furono condannati e la mafia per punizione uccise nel gennaio del 1992 Salvo Lima. Probabilmente Caselli avrà cosa dire di questo atteggiamento fissato negli atti parlamentari del suo amico Violante la cui ombra insiste su tutta la vicenda del 1992-94 come anticipò Gerardo Chiaromonte a noi, a Renato Altissimo ed a Giuliano Amato. Ma andiamo avanti. La stessa sentenza della corte di appello di Palermo che Giancarlo Caselli ricorda sul Fatto Quotidiano non sentenziò mai che Andreotti fosse colluso sino al 1980 con la mafia ma ritenne che quei fatti citati dalla procura non erano ascrivibili alla fattispecie del concorso esterno all’associazione mafiosa perché all’epoca reato inesistente e che erano fatti comunque andati in prescrizione e quindi si astenne dal giudicarli. Al di là delle parole dei magistrati giudicanti però è la logica che fa giustizia vera. È mai possibile che un politico del livello di Andreotti sia mafioso fino al 1980 e poi si converte sulla strada di Damasco e diventa il capo del governo che più ha fatto per colpire la mafia al cuore con il raddoppio della carcerazione preventiva dei mafiosi, con la legge premiale dei pentiti, con lo scioglimento dei Comuni per infiltrazione mafiosa e con la istituzione della procura nazionale antimafia che il gruppo politico-giudiziario guidato da Violante si oppose a che a guidarlo fosse Giovanni Falcone? Dopo circa trent’anni riscopriamo un po’ di serietà. Ultima annotazione sulla sentenza della Cassazione riportata nel nostro ultimo libro, “la Repubblica delle giovani marmotte”. La suprema corte sempre a proposito dei problemi connessi ai fatti prima degli anni ottanta afferma “i rapporti con Lima, i Salvo e con Ciancimino, gli effetti che ne sono derivati, il loro significato ai fini della decisione sono stati descritti e valutati dalla sentenza impugnata (quella della corte di appello di Palermo ndr) sulla base di apprezzamenti di merito espressi in termini logici e conseguenti quindi razionalmente non censurabili. La ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze è stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a cui sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica ma che non sono mai manifestamente irrazionali e che, quindi, possono essere stigmatizzate nel merito ma non in sede di legittimità”. Insomma la Cassazione dice “la sentenza ha una interpretazione dei fatti al quale può essere contrapposta un’altra interpretazione uguale e contraria di altrettanta forza logica. Poiché siamo in sede di legittimità non posso censurarla ma lo dico lo stesso! Per brevità di spazio ci fermiamo qui pronti ad arricchire con fatti e non con opinioni ma anche con domande inevase una verità da troppo tempo calpestata e vilipesa.

paolocirinopomicino@gmail.com

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